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Una società progetta il proprio futuro sostenendo anche la procreazione, l'educazione dei figli e la famiglia, ovvero garantendo la flessibilità del tempo di lavoro.

Garantire il lavoro per sconfiggere la discriminazione

In Italia procreazione è ancora oggi sinonimo di discriminazione nelle aziende.
In questo periodo di flessibilità a senso unico, la legge sulla maternità rappresenta l'unico baluardo, almeno sulla carta, dei diritti per la procreazione e l'adozione.
Per sconfiggere l'inciviltà di chi calpesta questi diritti occorre ampliare le garanzie.

GIORGIA 31 anni
Prima gravidanza, da tre anni opera per assistenza clienti in una grande azienda di trasporti internazionali, chiede il part-time, ma glielo accorderebbero solo in orario 17-21 e spostandola in magazzino, con una mansione che tutti evitano.
Fotografia donna

CHIARA 34 anni
Part-time con ‘clausole elastiche’; al rientro dalla maternità chiede un orario fisso compatibile con la cura del bimbo; l’azienda non è disponibile.
Deve lasciare il lavoro: con la legge 30 non è piú ammesso recedere dalle ‘clausole elastiche’.
Fotografia donna

RAFFAELLA 36 anni
Alla seconda maternità, da undici anni lavora in uno studio dentistico; per “esigenze di lavoro†le viene rifiutato un part-time in orari compatibili con la cura dei figli. La lavoratrice, non riuscendo a sostenere la prova di forza, decide di dimettersi. Il dentista assume un part-time, con orario da lui determinato, per rimpiazzarla.
Fotografia donna


Priorità alle esigenze di flessibilità di lavoratrici/ori

E’ necessario prevedere l'obbligo alla concessione del part-time, su richiesta di lavoratrice/ore-madre/padre, a parità di mansioni.
Almeno entro i primi 6 anni del bambino, occorre sospendere eventuali "clausole flessibili" del part-time del genitore.
Queste appaiono le sole garanzie di priorità alle esigenze di flessibilità di lavoratrici/ori rispetto a quelle dell'azienda, priorità peraltro già considerata centrale dall’art.9 legge 53/2000.